PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e requisiti).

      1. La presente legge è volta al sostegno delle famiglie numerose.
      2. Agli effetti della presente legge, sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.
      3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le famiglie numerose si applicano anche:

          a) alle famiglie nelle quali siano presenti uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) alle famiglie che, secondo l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

      4. Possono usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge le famiglie indicate ai commi 2 e 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:

          a) almeno uno dei genitori sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea;

          b) i figli per i quali spetta l'assegno per il nucleo familiare abbiano età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 4.000 euro;

 

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          c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare sia interamente prodotto in Italia.

Art. 2.
(Agevolazioni agli effetti degli assegni per il nucleo familiare e dell'imposta sul reddito).

      1. L'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui all'articolo 1.
      2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i componenti delle famiglie di cui all'articolo 1, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota unica del 23 per cento.

Art. 3.
(Comunicazione delle variazioni).

      1. Il soggetto beneficiario dell'assegno per il nucleo familiare comunica al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal momento in cui si è verificata, qualunque variazione che determini la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 1.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.